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25/06/2009
In tema di autocertificazione per comprovare l’ esecuzione dei lavori
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Il Tar del Lazio – sentenza numero186 del 2001 – considera illegittima la revoca di un’aggiudicazione provvisoria (e relativa richiesta di escussione della garanzia provvisoria) espletata dalla stazione appaltane per presunta irregolarità (in quanto mancante del visto dell’autorità preposta alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti ancorché sottoscritto dal direttore dei lavori e controfirmato dall’ingegnere capo) di un certificato di buon esito dei lavori analoghi a quelli oggetto della gara.

I giudici ritengono infatti che la necessità di prevedere una procedura alternativa in luogo del rilascio dell’attestato del buon esito dei lavori sottoposti a tutela si giustifica con l’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione (D.P. R. 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 della L. 11 febbraio 1994, n.. 109), da ciò desumendosi che prima dell’operatività di quest’ultimo non sussisteva la necessità di comprovare detti lavori con l’attestazione in questione (sostituita da un’autocertificazione) e, conseguentemente, ri-aggiudicano i lavori alla ditta ricorrente.

Viene inoltre, sulla base di una condotta amministrativa afflitta da contraddizione e perplessità, sancito l’obbligo di motivazione da parte dell’Amministrazione nel caso in cui confermi il proprio operato in assenza di risposta ad apposito e relativo quesito di legittimità e correttezza della procedura adottata, posto alla competente autorità di vigilanza. (A cura di Sonia LAZZINI)

Vi rimandiamo alla pagina del sito Diritto e Diritti per consultare l'intero
documento


Associazione Bastioni Associazione per la ricerca e lo studio delle opere d’arte
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